AIUTI DI STATO

Le iniziative di formazione di cui al presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e pertanto saranno applicate le seguenti normative e disposizioni comunitarie:

  • Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
  • Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l’applicazione di uno dei regimi previsti dai suddetti Regolamenti, la cui disciplina si applicherà ai Piani Formativi presentati sia direttamente dalle imprese sia dagli altri organismi abilitati a presentare i Piani stessi, rilevando esclusivamente il fatto che in entrambi i casi l’impresa è da ritenersi beneficiaria dell’attività formativa e del contributo.

Ai sensi degli adempimenti richiesti di cui al D.D.G. n. 6567 del 28/10/2016 e dagli adempimenti previsti per il Registro Nazionale Aiuti – RNA, le normative applicabili sono le seguenti:

a. Regime “de minimis” – Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Ai sensi del presente avviso saranno finanziate solo le imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 1 Campo di applicazione). L’impresa beneficiaria ultima di un aiuto “de minimis” non può, nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), ottenere più di 200.000,00 Euro di sovvenzioni pubbliche, incluso l’aiuto in oggetto, erogate a titolo di “de minimis”.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione all’azienda.

Nel caso in cui l’impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente e se già liquidato con obbligo di rimborso.

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all’art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 3 comma 8 e comma 9.

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

b. Regime di Esenzione – Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014. Tale regolamento

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra cui gli aiuti alla formazione, ai sensi dell’art. 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni previste all’art. 31 del Reg. (UE) e le condizioni previste al capo I. L’art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 stabilisce che la percentuale massima di contributo pubblico è pari al 50% dei costi ammissibili che può tuttavia essere aumentata fino a un’intensità massima del 70% dei costi ammissibili nei seguenti casi:

  • di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o svantaggiati la cui definizione è disciplinata dall’art. 2, punti 3) e 4) del Reg (UE) n. 651/2014;
  • di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al regolamento citato grandi, medie e piccole imprese. Per piccole e medie imprese (PMI) si intendono quelle imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Per grandi imprese si intendono quelle imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per la restante quota il costo deve essere coperto dalle aziende beneficiarie. Tale quota definita “quota obbligatoria di cofinanziamento” può essere giustificata attraverso l’importo del Reddito dei lavoratori in formazione (o costo del lavoro dei partecipanti). Qualora l’importo del Reddito dei lavoratori in formazione (o costo del lavoro dei partecipanti) non sia sufficiente a coprire la Quota Obbligatoria di cofinanziamento, l’impresa beneficiaria dell’intervento si deve far carico di una quota degli altri costi ammissibili.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 651/2014 regime aiuti, le aziende che opteranno per questo regime non potranno più beneficiare di percorsi formativi riguardanti la formazione obbligatoria.

Per tutto quanto non descritto nel presente Avviso si rimanda alla normativa di riferimento.

Il Fondo invita a prendere attenta visione di quanto stabilito dai Regolamenti e per la procedura “de minimis” a verificare le condizioni che definiscono il perimetro della “impresa unica” con particolare riferimento al Registro delle Imprese.

La concessione dei finanziamenti è subordinata all’interrogazione da parte del Fondo del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) ed in caso di negativo il Piano Sarà escluso dalla partecipazione all’Avviso.

Nel caso in cui l’interrogazione al RNA evidenziasse il superamento del plafond stabilito per il regime “de minimis” il Piano è escluso dalla partecipazione all’Avviso.