Statuto del Fondo Dirigenti PMI

 

Art.1 - Denominazione


1. A seguito dell'Accordo del 10 giugno 2003, tra la Confederazione Italiana della piccola e media industria privata CONFAPI, con sede in Roma, Via della Colonna Antonina n. 52, codice fiscale 80184750588, e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali FEDERMANAGER, con sede in Roma, Via Ravenna n.14, codice fiscale 80073190581, è costituito il Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, denominato "Fondo Dirigenti PMI" e in appresso chiamato <Fondo>.
 
2. Il Fondo è costituito, conformemente alle disposizioni legislative della Legge n.388/2000 e successive modificazioni, come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli artt.1 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.2.2000, n.361, concessa con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.


Art.2 - Scopi


1. Il Fondo non ha fini di lucro e opera a favore di tutte le imprese che ad esso decidano di versare il contributo dello 0,30% relativo ai Dirigenti previsto dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845, e successive modificazioni.
 
2. Il Fondo, ai sensi del primo comma dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388, promuove e finanzia i piani formativi per dirigenti effettuati dalle aziende associate alla CONFAPI, nonché da tutte le aziende, a qualunque settore economico esse appartengano, che scelgano di versare al Fondo il contributo dello 0,30% previsto dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845, e successive modificazioni.
 
3. Le modalità attuative degli scopi sopra definiti sono disciplinate dal Regolamento del Fondo, nel rispetto delle norme di legge.
 
4. Il Fondo ha infine lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo di una cultura manageriale congrua con le specificità del sistema industriale italiano e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dalla innovazione tecnologica e dalla complessità sociale.


Art.3 - Sede e durata


Il Fondo ha sede in Roma e la sua durata è a tempo indeterminato.


Art.4 - Soci


Sono soci fondatori CONFAPI e FEDERMANAGER.
Sono iscritte al Fondo, con la qualifica di beneficiari ai soli fini delle prestazioni, le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art.118 della Legge n.388/2000 e successive modificazioni, e che siano in regola con i versamenti previsti.


Art.5 - Patrimonio


1. Il patrimonio del Fondo è costituito:
  • da beni immobili e mobili, pervenuti anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
  • da somme pervenute al Fondo, a qualsiasi titolo, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  • da apporti finanziari di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile destinare al patrimonio.
 

Art.6 - Entrate


1. Per le attività necessarie all'attuazione dei suoi scopi il Fondo dispone delle seguenti entrate:
del contributo relativo ai Dirigenti versato dall'INPS al Fondo secondo le modalità previste dal comma 1 e seguenti dell'art.118 della Legge n.388/2000 e successive modifiche e integrazioni, corrispondente alle adesioni delle aziende associate alla CONFAPI, nonché di tutte le aziende, a qualunque settore economico esse appartengano, che decidano di versare al Fondo il contributo di cui all'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845, e successive modificazioni;
degli interessi e dei rendimenti delle disponibilà amministrate di eventuali finanziamenti pubblici e privati purché compatibili con le finalità del Fondo; di entrate derivanti da altre iniziative sociali;
di ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.


Art.7 - Organizzazione e funzionamento


1. Il Fondo provvederà a disciplinare con apposito "Regolamento interno" l'organizzazione e il funzionamento, il personale, l'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile del Fondo, nonchè ogni altro aspetto operativo necessario a perseguire gli scopi di cui all'art.2.
 
2. Il "Regolamento interno" di cui al precedente punto 1 è approvato dal Consiglio di Amministrazione.


Art.8 - Organi


1. Gli Organi del Fondo sono:
  • l'Assemblea;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente e il Vice Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art.9 - Assemblea


1. L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 6 (sei) membri, di cui 3 (tre) nominati dalla CONFAPI e 3 (tre) nominati dalla FEDERMANAGER.
 
2. I membri dell'Assemblea durano in carica 3 (tre) anni a far data dalla prima riunione e possono essere rinominati. E' consentito alla stessa parte che li ha designati di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio, mediante comunicazione scritta. Il membro sostituto avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
 
3. Compete all'Assemblea di:
-  definire le linee strategiche delle attività annuali;
-  vigilare, sulla base delle relazioni periodiche predisposte dal Consiglio di Amministrazione, in merito al loro andamento  disponendo eventuali integrazioni ed aggiornamenti;
-  approvare i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
-  approvare le modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.19;
-  nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-  nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
-  nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
-  stabilire la misura dell'eventuale compenso per gli amministratori nonché la misura del compenso per i revisori;
-  decidere in ordine alla gestione straordinaria del patrimonio del Fondo.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Fondo almeno 2 (due) volte all'anno, nonché ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno i 2/3 (due terzi) dei membri dell'Assemblea stessa.
 
5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, trasmessa con mezzi anche diversi dalla tradizionale lettera raccomandata (telefax, e.mail etc.) che ne garantiscano l'effettiva e tempestiva informazione ai soci, da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea può essere inviata a ciascun membro con preavviso motivato di almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
 
6. Per la validìtà delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, dei quali almeno 2 (due) per ciascuna delle organizzazioni soci fondatori. Ogni membro dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro membro, il quale non può cumulare più di 2 (due) deleghe, e comunque solo da parte di membri designati dalla medesima Organizzazione.
 
7. L'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata nella misura dei 2/3 (due terzi) dei componenti, presenti anche per delega.
 
8. La delibera su modifiche dello Statuto o di scioglimento del Fondo sono assunte dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto unanime di tutti i suoi componenti, o loro delegati.
 
9. Quando si tratti di deliberare su modifiche allo Statuto o di scioglimento, il Segretario dovrà necessariamente essere un Notaio.
 

Art.10 - Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 6 (sei) membri, di cui 3 (tre) nominati dalla CONFAPI e 3 (tre) nominati da FEDERMANAGER.
 
2. I membri del consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
 
3. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per la realizzazione degli scopi statutari dello stesso. A tal fine il Consiglio:
-  attua le linee strategiche delle attività annuali e predispone delle relazioni periodiche sulle attività svolte che presenta all' Assemblea;
-  definisce il modello organizzativo e le risorse professionali ritenute necessarie al conseguimento degli scopi di cui all'art.2 dello Statuto;
-  definisce e approva il Regolamento interno e le successive modifiche;
- vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
- definisce annualmente la quota di risorsa da destinare alla copertura dei costi di funzionamento del Fondo e al finanziamento delle attività istituzionali, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle norme di Legge;
- definisce i requisiti e le procedure per l'esame, l'approvazione e il finanziamento dei piani formativi di cui all'art.2 del Regolamento, fermo restando che le imprese beneficiarie degli stessi piani formativi siano in regola con i versamenti previsti;
-  provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
-  nomina il Direttore su proposta del Presidente, definendone compiti, responsabilità e compenso;
-  decide in ordine alla gestione ordinaria del patrimonio;
-  propone all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
-  definisce i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento delle Articolazioni Regionali del Fondo e propone all'Assemblea il riconoscimento delle stesse.
 
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le modalità e le maggioranze di cui al successivo art.11.
 
5. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
 
6. Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione cessi, per qualsiasi ragione, dalla carica prima della scadenza potrà essere sostituito da un altro componente, nominato dal socio di cui era espressione il sostituito nella prima riunione utile.
 
7. Ciascuno dei soci che hanno designato loro rappresentanti a membri del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporne la revoca motivata con relativa sostituzione dandone comunicazione scritta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.


Art.11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, di regola presso la sede sociale, mediante comunicazione scritta ai suoi componenti, contenente luogo, data e argomenti da trattare, da inviarsi con le medesime modalità di cui all'art. 9, punto 5, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere inviata a ciascun membro con preavviso motivato di almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
 
2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere, inoltre, convocato quando ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti o almeno 2 (due) membri effettivi del Collegio dei Revisori con indicazione degli argomenti da trattare.
 
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, e le relative deliberazioni sono valide se raccolgono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti dei quali almeno 2 (due) per ciascuna delle organizzazioni soci fondatori.
 
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente.
 
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Organo, quest'ultimo nominato di volta in volta.


Art.12 - Presidente e Vice Presidente


1. Compete al Presidente di:
-  rappresentare il Fondo di fronte ai terzi e di stare in giudizio; convocare, in via ordinaria e straordinaria, l'Assemblea e convocare il Consiglio di Amministrazione, presiedendone le riunioni;
-  sovrintendere all'applicazione dello Statuto;
-  controllare l'esecuzione, da parte del Direttore, delle deliberazioni degli Organi collegiali;
-  svolgere gli altri compiti allo stesso demandati dallo Statuto o che gli siano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
-  proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore.
 
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
 
3. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica 3 (tre) anni, mantenendo, comunque, nelle more del rinnovo delle cariche, i poteri loro spettanti.
 
4. Qualora nel corso del mandato triennale il Presidente e il Vice Presidente cessino, per qualsiasi ragione, dalle rispettive cariche, il sostituto durerà in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
 

Art.13 - Articolazioni Regionali


Il Fondo nazionale potrà articolarsi a livello regionale così come previsto dall'art.118 della Legge n.388/2000 e sucessive modificazioni, secondo i criteri e le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.


Art.14 - Collegio dei Revisori dei Conti


1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui uno nominato dalla CONFAPI, uno nominato dalla FEDERMANAGER, e uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti. I soci fondatori nominano, inoltre, due Revisori supplenti, uno per parte, con il compito di sostituire i rispettivi Revisori effettivi eventualmente assenti o impediti.

3. I Revisori, effettivi e supplenti, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati.
 
4. I Revisori esercitano i compiti e i doveri di cui agli artt.2403, 2404 e 2407 C.C. I Revisori devono riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, nonché comunicare per conoscenza ai soci fondatori, eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
 
5. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta ogni trimestre e in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno uno dei Revisori effettivi.
 
6. La convocazione del Collegio è effettuata dal suo Presidente con comunicazione scritta da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, con le medesime modalità di cui all'art.9, punto 5. In caso di urgenza, il Collegio è convocato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.


Art.15 - Direttore


1. La responsabilità operativa del Fondo è affidata al Direttore.
 
2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa del Fondo. In particolare:
-  svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
-  si avvale, per l'espletamento di tali compiti e funzioni, di una struttura operativa costituita da risorse professionali e materiali necessarie al raggiungimento degli scopi del Fondo;
-  ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
-  ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo;
-  predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;
-  predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo, che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea.


Art.16 - Bilanci


1. Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione dei bilanci consuntivi.

2. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, dovrà essere approvato dall'Assemblea entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e, cioè, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio.

4. I bilanci, consuntivi e preventivi, nonché le predette Relazioni, dovranno, altresì, essere trasmessi, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché ai soci fondatori.
 

Art.17 - Compensi e rimborsi spese


L'Assemblea decide annualmente circa gli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, inoltre, sempre annualmente, i compensi per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti iscritti all'Albo. Le spese per la partecipazione alle riunioni degli Organi saranno rimborsate secondo criteri preventivamente definiti dal Consiglio di Amministrazione.


Art.18 - Cessazione e scioglimento


1. In caso di cessazione e scioglimento, per qualsiasi ragione, del Fondo, Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di 2 (due) liquidatori, dei quali uno designato dalla CONFAPI e uno designato dalla FEDERMANAGER. Il Consiglio determinerà, altresi, all'atto della messa in liquidazione, i compiti e i compensi dei liquidatori e successivamente ne approverà l'operato.
 
2. ll patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme e iniziative scelte di comune accordo dai soci fondatori. In caso di eventuale mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuti presenti gli scopi del Fondo e sentito il parere dei soci fondatori.


Art.19 - Modifiche statutarie


Il presente Statuto potrà essere modificato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea del Fondo. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al secondo comma dell'art.118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Art.20 - Norma Transitoria


In sede di atto costitutivo verrà nominato un Presidente ad interim, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la costituzione del Fondo e presentare la richiesta di riconoscimento alle competenti Autorità, nonché convocare l'assemblea dei Soci ai sensi dall'articolo 9 del presente Statuto per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri Organi sociali, come sopra previsti. Gli Organismi dell'Ente, come previsti dal presente statuto, saranno nominati dalla assemblea, una volta ottenuto il riconoscimento dell'Ente ai sensi di legge.


Art.21 - Disposizioni Finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

FIRMATO: Roberto Maria RADICE - LAZZATI Edoardo - Maria Emanuela VESCI, Notaio