Regolamento

 

Art.1 - Funzionamento


Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del "Fondo Dirigenti PMI", Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n 388/2000 e successive modificazioni e dell'Accordo sottoscritto da CONFAPI e FEDERMANAGER in data 10 giugno 2003.
I contributi, versati all'INPS dalle imprese che optino per la destinazione al Fondo Dirigenti PMI confluiranno in apposito c/c intestato a "Fondo Dirigenti PMI - Attività formative", mentre le spese di funzionamento e gestione, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDO DIRIGENTI PMI - Spese di funzionamento e gestione" utilizzabile con la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente nei limiti di spesa deliberati dall'Assemblea.
 

Art.2 - Attività


L'attività del Fondo avrà come destinatari i dirigenti delle imprese che vi aderiscono.
Le attività del Fondo, come previsto dall'art. 2, comma 3, dello Statuto, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'Accordo del 10 giugno 2003, sono così esplicitate:
promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti
sociali, nonché ventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
provvede alla costituzione di un'apposita Banca Dati On Line, con le caratteristiche anagrafiche e i profili professionali dei dirigenti, per favorirne la conseguente ricollocazione.


Art.3 - Articolazioni Regionali


Il Fondo, dopo la fase di avvio di cui al successivo art.6, può autorizzare la costituzione di Articolazioni Regionali così come previsto dal comma settimo dell'art. 113 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, secondo i criteri e le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione valuterà le coerenze delle Articolazioni Regionali con gli scopi e il funzionamento del Fondo.
Le Articolazioni Regionali avranno la funzione di promozione, raccolta e valutazione dei progetti, verificando la conformità ai requisiti di ammissibilità stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. Provvederanno, inoltre, a monitorare i piani formativi, fornendo al Fondo un rapporto trimestrale delle attività svolte.
Le Articolazioni Regionali si rapporteranno con le amministrazioni regionali per un raccordo tra programmazione regionale in materia di formazione e programmazione del Fondo.
Le Articolazioni Regionali presenteranno annualmente al Consiglio di Amministrazione del Fondo le proprie linee programmatiche e un bilancio preventivo per l'approvazione e la relativa assegnazione delle risorse, nonché un bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
Le Articolazioni Regionali trasmetteranno trimestralmente il risultato delle proprie attività al Fondo.
Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, il progetto viene istruito dall'Articolazione Regionale, che dovrà deliberare entro i successivi 15 (quindici) giorni proponendo poi al Fondo l'approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale.
La distribuzione delle risorse alle Articolazioni Regionali, ove costituite, avverà sulla base dell'effettiva partecipazione delle aziende del territorio al Fondo Dirigenti PMI.
 

Art.4 - Distribuzione delle risorse


Nell'ambito dei limiti stabiliti dalle norme di legge:
  • il 70% delle risorse di cui all'art. 118, verrà utilizzato per il finanziamento dei piani concordati secondo le modalità di cui al punto 8, lettera a) dell'accordo del 10 giugno 2003, comprensivo delle iniziative formative che facilitano la mobilità esterna all'azienda;
  • il 30% delle risorse verrà destinato alle altre finalità di cui al citato accordo del 10 giugno 2003, comprensive delle iniziative di natura sperimentale o propedeutiche al migliore funzionamento del Fondo, secondo la ripartizione decisa dal Consiglio di Amministrazione.
Entro un anno dalla chiusura del primo esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione procederà, ai fini di una eventuale revisione, alla verifica della congruità della distribuzione delle risorse di cui al precedente comma 2.
Successive verifiche potranno effettuarsi con cadenza biennale.


Art.5 - Procedure di finanziamento dalle attività formative


Il Fondo provvede all'esame, approvazione e finanziamento dei piani formativi di cui all'art.2, comma 1 sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle eventuali valutazioni effettuate dalle Articolazioni Regionali, ove esistenti, con apposito verbale e dandone comunicazione al proponente.
Il Fondo, sulla base dei criteri, delle procedure di valutazione e dei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione procede all'assegnazione dei finanziamenti.
I progetti debbono indicare il responsabile e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una apposita modulistica.
 

Art.6 - Fase di avvio


Il Fondo avrà una fase di avvio, che va dall'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto stabilito dall'art.118, comma 2, della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, fino allo scadere del primo esercizio finanziario successivo alla data in cui è stato dato inizio alla raccolta delle risorse.
Per operare durante questa fase, il Consiglio di Amministrazione del Fondo redigerà un piano di utilizzo delle risorse assegnate dal Decreto Ministeriale, che tenga conto della necessità che il Fondo si doti delle attrezzature e professionalità idonee allo svolgimento dei compiti ad essa riconosciuti dall'art. 118, legge 388/2000, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di assegnazione dei Fondi.


Art.7 - Modifiche del Regolamento


Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione con delibera dell'Assemblea del Fondo.
Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art.118 della legge n. 388/2000.
 
 
Roma, 10 giugno 2003
CONFAPI - Roberto Maria RADICE
FEDERMANAGER - Edoardo LAZZATI
Maria Emanuela VESCI - Notaio